venerdì 3 aprile 2026

La Nobiltà della città di Isernia

Dott. Tommaso Formichelli

Dottore di ricerca in Diritto civile nell’Università «La Sapienza» di Roma

(Relazione presentata all’A.I.R. Associazione degli Isernini a Roma “Michele Cimorelli”, in data 19/05/2019)

 


Isernia fu Città Regia nell'età Sveva, nell'età Angioina per alcuni periodi, nell'età Aragonese, durante il Viceregno Spagnolo fino al 1639 e poi durante il Regno dei Borbone dal 28 ottobre 1743 sub condicione e dal 30 dicembre 1774 pleno iure fino all'eversione della feudalità avvenuta nel Regno di Napoli con la legge n. 130 del 2 agosto 1806 ad opera di Giuseppe Bonaparte. In particolare fu proclamata Città Regia in perpetuo da Alfonso I d'Aragona con Diploma del 22 giugno 1442 e da Carlo V d'Asburgo con Diploma del 16 marzo 1521. Ebbe a partire dagli inizi del XIV secolo, in tutto il Molise attuale insieme solo alla Città di Venafro sede di Patriziato dal 1639 riconosciuto dal Vicerè di Napoli Ramiro de Guzman duca di Medina de Las Torres e riservato ab initio a 32 famiglie, un Sedile o Seggio della Nobiltà composto da 25 membri.

L'abrogazione dei Seggi stessi avvenne con provvedimento di Ferdinando IV di Borbone del 25 aprile 1800 valido per tutto il Regno. Al posto dei Seggi della Nobiltà fu istituito il Supremo Tribunale Conservatore della Nobiltà del Regno di Napoli con funzione di memoria e di distinzione onorifica. Ferdinando I d'Aragona con Real Dispaccio del 12 gennaio 1463 e con Regio Diploma del 24 novembre 1464 riconobbe ex professo la qualifica di Nobile agli Amministratori della Città di Isernia i quali facevano parte del Consiglio dei 25 Nobili.

Ferdinando IV di Borbone con Real Dispaccio del 17 agosto 1767 mantenne con alcune modifiche la separazione dei Ceti nel governo della Città di Isernia così rimasta in vigore fino alla riforma realizzata da Giuseppe Bonaparte con il Regio Decreto n. 211 del 18 ottobre 1806 e pertanto il Consiglio dei 25 Nobili fu sostituito a partire dal 25 agosto 1767 dai 20 Decurioni del Primo Ceto o Ceto Nobile e dagli Amministratori della Città che ricoprivano le cariche riservate al Primo Ceto o Ceto Nobile.

La nobiltà cittadina ricevette disciplina generale con provvedimenti di Carlo e di Ferdinando IV di Borbone quali il Real Dispaccio del 16 ottobre 1743 sulla qualifica di nobile, il Real Dispaccio del 25 gennaio 1756 sulla nobiltà generosa, su quella di privilegio e su quella legale o civile, il Real Dispaccio del 24 dicembre 1774 sulla divisione dei ceti in tre classi ed il Real Dispaccio del 27 novembre 1780 sulla conservazione della nobiltà nelle città divenute feudali. Per ottenere lo status di Nobile Civico occorreva essere iscritti al Seggio della Nobiltà di una Città Regia o anche di una Città feudale se riconosciuto dal Sovrano mentre si poteva essere ammessi alla Nobiltà civile o legale ricorrendo il presupposto consistente nell'aver condotto vita more nobilium da almeno tre generazioni in una Città Regia o demaniale qualora nella Città di appartenenza non vi fosse né un Sedile Chiuso né un Sedile Aperto della Nobiltà con vera separazione con il privilegio, tra gli altri, in entrambe le ipotesi, di poter ricoprire le cariche pubbliche della Città medesima riservate al Primo Ceto o Ceto Nobile.

In base alle fonti normative del Regno delle Due Sicilie facevano parte della Nobiltà civile di Isernia prima dell'Unità d'Italia tra le famiglie isernine ad oggi non estinte già ascritte al Primo Ceto della Città i d'Apollonio, i de Baggis, i de Leonardis, i Delfini, i de Sanctis, i Formichelli, i Laurelli, i Magnanti, i Melogli e gli Scarselli mentre i Cimorelli già aggregati al Primo Ceto della Città di Venafro facevano parte ad Isernia della Nobiltà di privilegio. Tutte le famiglie menzionate avevano il diritto di utilizzare i rispettivi stemmi araldici secondo le consuetudini del Regno di Napoli ovvero con corona sormontata da otto fioroni dei quali cinque visibili e di usare il trattamento di Don anteposto al nome.

Gli ordinamenti nobiliari preunitari, inizialmente conservati in base all'art. 79 dello Statuto Albertino funzionalmente al mantenimento ed alla regolamentazione dei soli titoli nobiliari già esistenti al momento dell'unità d'Italia, furono definitivamente abrogati con il Regio Decreto n. 61 del 21 gennaio 1929 sull'Ordinamento dello stato nobiliare italiano che all'art. 2 così statuiva: «Sono abrogate le antiche leggi, disposizioni e consuetudini che, con norme diverse nei diversi stati prima dell'unificazione politica, regolavano la concessione, il riconoscimento, la successione, l'uso e la perdita dei titoli e delle distinzioni nobiliari».

Le attribuzioni di Nobiltà Civica a suo tempo conferite durante il Regno di Napoli furono mantenute dalla legislazione del Regno d'Italia in primis con i Regi Decreti del 5 luglio 1896 n. 314 e del 21 gennaio 1929 n. 61 citato e da ultimi con i Regi Decreti del 7 giugno 1943 n. 651 ancora sull'Ordinamento dello stato nobiliare e del 7 giugno 1943 n. 652 sul Regolamento tecnico araldico. Occorre qui ricordare che la Consulta Araldica del Regno d'Italia non riconobbe molti Sedili di Nobiltà Civica e di Patriziato già presenti nel Regno di Napoli ivi compreso quello della Città di Isernia e quello della Città di Venafro e di conseguenza non omologò i titoli di Nobiltà degli appartenenti a tali Seggi.

Tuttavia nell'Ordinamento Sabaudo la Nobiltà della Città di Isernia avrebbe potuto conservare la propria Nobiltà Civile riconosciuta in base alla legislazione del Regno delle Due Sicilie sopra indicata. L'art. 20 primo comma del Regio Decreto n. 61 del 1929 sopra menzionato afferma infatti: «Il titolo di patrizio o di nobile di una città si può riconoscere quando consti che si era radicato in una famiglia appartenente a un Collegio, Corpo o Ceto Civico o Decurionale che, secondo le antiche legislazioni, attribuiva ai suoi componenti e ai rispettivi discendenti il patriziato o la nobiltà. Tale titolo spetta ai legittimi discendenti per linea maschile degli ultimi iscritti all'epoca in cui cessarono di aver vigore le antiche legislazioni e non può formare oggetto di nuova iscrizione o concessione, né di rinnovazione o di passaggio ad altra famiglia».

Tale disposizione viene ribadita dall'art. 14 primo comma del Regio Decreto n. 651 del 1943 il quale afferma: «Il titolo di Patrizio o quello di Nobile di una determinata Città è ammesso a favore dei legittimi discendenti di coloro che erano iscritti nei rispettivi ceti delle città, nelle quali esisteva una nobiltà civica o decurionale». In base a tale statuizione la qualifica di Nobile Civile spettante secondo l'antica legislazione preunitaria del Regno delle Due Sicilie ai cittadini di Isernia che ne avessero avuto i requisiti avrebbe dovuto assumere la forma della Nobiltà di Città da parte dei discendenti legittimi in linea maschile degli ultimi appartenenti al Ceto Civico o Decurionale già detto Primo Ceto o Ceto Nobile presente nella città di Isernia.

In realtà, come già riferito, la Consulta Araldica riconobbe la Nobiltà Civica solo in alcuni casi e su richiesta degli interessati secondo le procedure prescritte a tal proposito.

Infine la XIV delle Disposizioni Transitorie e Finali della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana entrata in vigore il 1° gennaio 1948 afferma:  «I titoli nobiliari non sono riconosciuti. 2. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome». La seconda disposizione citata è riservata ai titoli già riconosciuti dalla Consulta Araldica del Regno d'Italia e non riguarda quindi i titoli di Nobiltà Civica della Città d'Isernia.

La Nobiltà Civica o Civile come quella isernina mantiene tuttavia la natura di Nobiltà privata o familiare con rilievo di carattere storico e dimensione limitata all'ambito urbano che l'ha generata e non valevole nello Stato nel suo complesso rimanendo a testimoniare l'opera svolta da quei «Nobili et egregij virij», come già li appellò Ferdinando I d'Aragona nel Real Dispaccio del 12 gennaio 1463 indirizzato alla Città di Isernia, che Carlo di Borbone con il Real Dispaccio del 25 gennaio 1756 voleva, quasi tre secoli dopo, «riputati dal Pubblico Uomini onorati e dabbene».




Appendice

GLI STEMMI UFFICIALI DELLE FAMIGLIE NON ESTINTE DELLA NOBILTÀ DELLA CITTÀ DI ISERNIA

Presenti nel cd. Blasonario Isernino, in Archivio d'Apollonio, e riportati nell'opera di Carlo Santilli, Isernia e il suo dialetto, 1988, vol. II (da cui sono tratti i disegni). Blasonatura a cura di Gabriele Venditti, interpretata secondo il codice dei tratteggi araldici (cd. metodo Pietrasanta). 

 

 

Melogli



 

«D'azzurro, all'albero al naturale sostenuto da un terrazzo di verde, addestrato da un alveare al naturale circondato da api d'oro; il tutto sormontato da una stella d'argento raggiante nel punto del capo»


 

Magnanti



«D'azzurro, al monte di tre cime d'oro movente dalla punta, quella di mezzo sostenente un mazzo di cinque spighe al naturale»

 


 

d'Apollonio

 



 

«D'argento, al monte di tre cime d'oro movente dalla punta, sormontato da un sole radioso d'oro nel punto del capo»

 


 

de Sanctis

 



 

«D'azzurro, al leone d'oro rampante su un monte di tre cime di nero movente dalla punta, addestrato a una cometa d'oro posta in sbarra nel canton destro del capo»


 

de Baggis

(Immagine tratta dal Blasonario Isernino in Archivio d'Apollonio; assente in Santilli)

 



 

(la blasonatura non è possibile in considerazione dell’assenza di tratteggi araldici ad indicare i colori)


 

Laurelli

(fotografia: arch. Franco Valente; stemma non rinvenuto nel Blasonario Isernino in Archivio d'Apollonio; assente in Santilli)

 



 

«D'argento, all'albero di alloro (lauro) al naturale, nodrito su un terrazzo di verde, accostato da due leoni controrampanti al naturale, sormontato da due soli (?) d'oro, ordinati in fascia nel capo.»


Formichelli




«Di rosso, alla banda d'oro caricata di tre formiche di nero poste nel senso della pezza, accompagnata in punta da un bastone pastorale al naturale (?), posto in fascia»

 


 

Delfini

(Immagine tratta dal Blasonario Isernino in Archivio d'Apollonio; assente in Santilli)

 



«D'argento, ai tre delfini al naturale (?) ordinati in fascia


 

Cimorelli



 

«Troncato, alla fascia convessa d'oro attraversante: nel 1º d'azzurro, all'aquila spiegata al naturale (?), accostata nel cantone destro del capo da una stella a sei punte d'argento e nel cantone sinistro da un crescente pure d’argento; nel 2º sbarrato d'argento e di rosso»


lunedì 9 marzo 2026

(Vivere e) Morire a Isernia. Appunti per una storia del cimitero

Ordinanza di polizia mortuaria del sindaco Paolino, 1904 (in ASCI)


Pur nuova legge impone oggi i sepolcri/fuor de’ guardi pietosi, e il nome a’ morti/contende

L’elementare norma igienica relativa al seppellimento dei cadaveri fuori dai centri abitati ha trovato, nella civilissima Europa continentale, una prima espressione solo con il Décret impérial sur les sépultures, meglio noto come Editto di Saint Cloud (quello Dei sepolcri di Ugo Foscolo, per intenderci) emanato da Napoleone Bonaparte il 12 giugno 1804, dunque piuttosto tardi.

L’editto si riferiva al territorio dell’Impero; dunque non ebbe effetti per il Regno di Napoli (nel 1804 ancora saldamente retto da Ferdinando IV di Borbone).

La nascita di cimiteri extraurbani nel Meridione non va quindi ricollegata direttamente all’adempimento della norma napoleonica. Tuttavia, rimesso Ferdinando sul trono del regno che fu di Giuseppe Bonaparte prima e Gioacchino Murat poi (che pure aveva decretato – per la sola città di Napoli – nel febbraio 1809 il divieto di sepoltura sotto le chiese) il retaggio del periodo francese nel nuovo Regno delle Due Sicilie si esprime (oltre che nella permanenza della ghigliottina come rapido strumento per le esecuzioni capitali) nell’introduzione della legge 11 Marzo 1817 «per la costruzione dé campisanti in ogni comune di qua del Faro» (quindi vigente nella sola parte peninsulare del regno), cui segue il Regolamento di attuazione del successivo 21 Marzo 1817. Nel preambolo si legge che «Il costume di seppellire i cadaveri umani in sepolture stabilite dentro o vicino i luoghi abitati, abolito fra le più colte nazioni, non potrebbe essere ulteriormente tollerato nel nostro Regno, senza grave pregiudizio della salute pubblica». Si stabilisce così che «in ogni comune de’ nostri Reali dominii al di qua del Faro sarà stabilito un camposanto fuori dall’abitato».

Il sovrano dispone, ma tutte le spese gravano sui comuni, che devono individuare siti idonei in campi spogli di alberature, «di terra nuda, ben dissodata»; è fatto obbligo cintarli per almeno due metri d’altezza; aprirvi un unico accesso cancellato, con sbarre tanto strette da non far passare gli animali; realizzarvi una cappella per celebrarvi i culti e, volendo, un abituro «pel seppellitore». Il cimitero – qui la vera novità – deve essere posto a distanza superiore al quarto di miglio dall’abitato (circa mezzo chilometro), in posizione favorevole rispetto ai venti prevalenti, in modo che i miasmi della putrefazione non giungano in città. Nel caso in cui ci sia già una chiesa o una cappella fuori le mura, si può utilizzare quella, per risparmiare sulle costruzioni necessarie. Le parole d’ordine sottese a tutta l’operazione sono economicità e rapidità d’esecuzione: si prevede l’inumazione («o sia interramento») come unica modalità; niente superfetazioni marmoree o cappelle private a sottrarre spazio per altre salme; seppellimento della sola salma, senza cassa (l’obbligo di cassa sarà stabilito solo successivamente, nel 1841), disposizione per file serrate, ad un intervallo di poco più di dieci centimetri tra una fossa e l’altra. In sostanza, il cimitero comunale viene pensato come efficiente magazzino di cadaveri.

La legge dà quale termine per l’ultimazione dei lavori il 1820; termine poi prorogato – siamo pur sempre in Italia – al 1831 (decreto del 12 Dicembre 1828).

 

Prima di Saint Cloud

La città medievale e moderna conosce i cimiteri urbani: nella discontinuità dell’abitato posto entro le mura, si ritagliano aree consacrate nelle immediate vicinanze delle chiese parrocchiali in cui seppellire i morti, spesso organizzate dalle confraternite laicali, che tra i loro compiti di carità hanno anche (se non soprattutto) quello della buona morte. I defunti devono trovare eterno riposo ad sanctos et apud ecclesiam (vicino ai santi e presso le chiese); per questo, per tale prossimità della città dei morti a quella dei vivi, l’esperienza della morte è condivisa nella quotidianità dello spazio urbano. Le crude rappresentazioni che restituiscono cronache e letteratura per altri contesti geografici (miasmi, liquami, accumuli d’ossa, animali vaganti, muri di contenimento che non adempiono più alla loro funzione e debordano sulle vie…) possono, per facile analogia, riferirsi anche a Isernia. C’è poi l’inumazione sotto il pavimento delle chiese, riservata al clero e a chi pagava di più: la Cattedrale, San Francesco, Santa Maria Assunta hanno tutte restituito ossa e teschi a ogni intervento di ristrutturazione. Sappiamo che la cripta della Cattedrale è il luogo di sepoltura dei vescovi isernini, talvolta con il privilegio di un sarcofago (riutilizzando precedenti manufatti di epoca romana, come nel caso dei sarcofagi ritrovati nell’area absidale della prima basilica paleocristiana).

Più in generale, la sepoltura in chiesa è la prassi: i posti privilegiati sono presso gli altari o nelle cappelle laterali; altri finiscono in ambienti ipogei destinati allo scopo (il cd. carnarium). La gestione del cadavere è rapida ed economica: dopo la funzione, il corpo - senza cassa - viene deposto (più brutalmente, lasciato cadere) tramite botola ritagliata nel pavimento. Situazioni particolari, epidemie (per Isernia: la peste del 1656-57 che decimò oltre la metà della popolazione) o terremoti (come quello del 26 luglio 1805, con i suoi quasi 600 morti), autorizzano lo scavo di fosse comuni o altre rapide modalità di gestione dei cadaveri come la cremazione, ferma restando la successiva inumazione delle ceneri in terreno consacrato.  Nell’organizzazione della città per parrocchie queste costituiscono anche la base anche per stabilire i luoghi di sepoltura dei fedeli e il pagamento del relativo compenso ai competenti curati. È qui il punto dolente: la resistenza del clero ad accettare un cimitero unico, lontano dalla città e in mano al potere laico – questa novità giacobina – è comprensibilmente legata al rischio di perdita o ridimensionamento di queste entrate. Il Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da San Pietro sino ai nostri giorni (redatto da Gaetano Morini nel 1893) ammette che un cimitero posto fuori dal controllo delle chiese è cosa da Protestanti, che «contrariarono l’uso del seppellimento ne’ templi collo scopo di togliere l’idea dei suffragi e di allontanare dall’uomo colla memoria del sepolcro il più potente freno alla superbia e alle altre passioni, nonché di togliere un mezzo alle limosine ed alle pie fondazioni, impoverendo il Clero». Resistenze d’altro tipo sono espresse dai patriziati, che in questa livella rispetto alla morte vedono un inopportuno cedimento all’egalitarismo.

In ogni caso, dopo l’editto di Saint Cloud, figlio del laicismo rivoluzionario, una nuova sensibilità e una più attenta osservanza delle elementari norme di igiene spingono le municipalità a superare le frizioni e ad utilizzare per le sepolture siti extraurbani, come espressamente indicato dalla legge dell’11 Marzo 1817.

 

Santa Maria delle Grazie

Alla promulgazione dell’editto ferdinandeo, Isernia, città allora di circa settemila anime, già seppellisce i suoi morti nel monastero dei frati Minori Osservanti di Santa Maria delle Grazie, che offre il vantaggio di essere comunque prossimo alla città ma sufficientemente fuori dall’abitato (stiamo parlando del convento alla Fiera, quello che diverrà – come vedremo -  carcere e sarà, infine, distrutto dai bombardamenti alleati del settembre/ottobre 1943; al suo posto si edificherà nel dopoguerra il tribunale).

Il convento è stato fondato nel 1506 dagli Zoccolanti, i frati minori francescani, inglobando la precedente chiesa trecentesca con il medesimo titolo (in città, la famiglia francescana era già presente con il convento di S. Francesco, dei Conventuali; verrà poi nel 1596, a completamento, quello dei Cappuccini di S. Maria degli Angeli). Danneggiato dal terremoto del 1805, soppresso il 7 agosto 1809 dal decreto murattiano, il convento extraurbano è stato nuovamente popolato dai frati con il ritorno dei Borbone, nel 1816. Alla metà del secolo ha una popolazione di una decina di confratelli.

Nell’archivio storico comunale (ASCI, b. 108, f. 1688) è conservata una nota al sindaco inoltrata dal sottointendente (l’equivalente borbonico del prefetto) nel luglio 1850; lamentando la necessità che si provveda quanto prima all’individuazione di nuovo e idoneo sito per il cimitero comunale, il funzionario regio scrive: «Non sarà fuori proposito avvertire che più volte il Guardiano de’ Minori Osservanti  mi ha manifestato, ed in iscritto, ed a voce, che le sepolture ora destinate alla tumulazione de’ cadaveri sono ormai colme, e che non potrebbe di molto avvalersi delle stesse senza detrimento della pubblica salute».

 

«Pianta territoriale adiacente il diruto monistero detto di S. Pietro Celestino (sic), contrada S. Spirito da servire la estensione per ergere il Camposanto in Isernia» 

S. Spirito

In quell’estate del 1850, nel momento in cui il sottointendente Viti scrive al sindaco Melogli, Isernia non ha ancora un cimitero comunale.

La storia – come tante che riguardano Isernia – è burrascosa: gli amministratori cittadini si sono mostrati subito solerti nell’adempimento al dettato regio e già nel 1818 viene approvato un progetto redatto dall’architetto Michelangelo Petitti, di Napoli, per la costruzione del cimitero nel sito dell’ex monastero dei Celestini, in Santo Spirito. Nel fondo Intendenza di Molise dell’Archivio Storico di Campobasso si conserva la pianta del sito scelto per «ergere il Camposanto di Isernia»: due terreni coltivati a vigna prossimi al diruto monastero (erroneamente indicato come «detto di San Pietro Celestino, contrada Santo Spirito»), che occupa un terzo della superficie complessivamente misurata in 2 tomoli.

Questioni circa la proprietà del suolo sorte con l’abate di Montecassino (che è divenuto amministratore dei beni della Congregazione dei Celestini dopo il suo scioglimento nel 1807) ritardano l’avvio dei lavori, che vengono appaltati solo nel 1840, ma non procedono celermente, anzi. Quando Stefano Jadopi, in qualità di consigliere provinciale facente funzioni di sottointendente, profferisce il suo Discorso nella solenne adunata del Consiglio distrettuale d'Isernia ai 20 marzo 1843, giunto al capitolo cimiteri ammette che «nel decorso anno 1842 tali monumenti siansi completati ne’ Comuni di Roccasicura, S. Pietro Avellana, Caccavone, Macchia d’Isernia, Pietrabbondante», registrando nei restanti comuni del distretto soltanto un «prosieguo dei lavori».  Il Distretto di Isernia, del resto, non costituisce eccezione nell’ambito del Regno: le fonti statistiche riportano che al settembre 1839, su 2189 comuni costituenti il Regno delle Due Sicilie, 1.461 sono totalmente privi del  cimitero comunale e 202 sono quelli che lo stanno costruendo nell’anno della rilevazione; cinquant’anni dopo, a Unità avvenuta, sono ancora 262 i comuni dell’ex Regno delle Due Sicilie a seppellire i loro morti in fosse carnarie (Risultati dell’inchiesta sulle condizioni igieniche e sanitarie nei comuni del Regno, Roma, 1886).

Al di là della lentezza dei lavori, il problema è che il sito di Santo Spirito presenta una serie di criticità. In primis, è di superficie limitata per le esigenze della città e per un terzo è occupato dai ruderi dell’ex Monastero dei Celestini: murature in pietra che vanno rimosse e non possono essere riutilizzate, così come sono, per la cappella e la casa del custode. Inoltre il terreno è di per sé particolarmente duro, e non si presta facilmente allo scavo delle sepolture; per di più, è in pendenza, degradando verso il letto del fiume Carpino (o Gianocanense come si diceva allora).

Tutte queste considerazioni spingono il sindaco Giuseppe Melogli a decidere – con delibera assunta nell’agosto del 1850 e dopo il sollecito del sottointendente – di individuare un nuovo sito per l’impianto del cimitero comunale.

 

Colle Impergola

Continuando lungo lo stesso percorso (che è poi il tratto isernino del Regio Tratturo Pescasseroli-Candela), lasciati alle spalle i ruderi dell’ex Monastero dei Celestini e superato il fiume sul ponte in pietra da poco costruito (1836), si arriva ad una zona sufficientemente estesa e pianeggiante, sulle carte del tempo indicata come Colle Impergola (va notato che il nostro attuale toponimo Colle Impergola identifica una località leggermente più a nord, mentre il luogo in cui sorge il cimitero ha assimilato il nome Santo Spirito mutuandolo dal monastero dei Celestini). È qui che sorgerà il nuovo camposanto, su disegno dell’ingegnere e appaltatore Luigi De Cesare, molto attivo in città in quel lasso di tempo – il teatro cittadino in Palazzo San Francesco, il Palazzo del Seminario, il progetto per il rifacimento della Piazza Mercato mai realizzato.       

Anche per questo progetto, tuttavia, i tempi di realizzazione si dilatano. Sempre Stefano Jadopi, nel suo contributo monografico su Isernia per la rivista «Il Regno delle Due Sicilie descritto e illustrato» fondata e diretta da Filippo Cirelli (siamo nel 1858) riconosce che «il detto Sacello, posto a costruzione dal 1840 rimane tutt’ora incompleto, presentando appena il muro di cinta di regolare figura».

Il cimitero comunale apre finalmente le sue porte nel 1864, quando Isernia è già città del Regno d’Italia.

 

Disegno del piantato del camposanto che si vuole ergere in Castelromano,
progetto di Domenicantonio Viti 

Il “villaggio” di Castelromano

Se il centro città è stato in affanno col suo camposanto, per il villaggio riunito di Castelromano - frazione che ha sempre avuto i numeri per essere comune a parte – le cose si muovono ancora più lentamente. Il folto carteggio sul suo cimitero (in ASCI b. 107, f. 1686) ha un primo documento  a  data 1840, ma corrispondenza deve essere intercorsa già precedentemente tra sottintendente e sindaco, se nel maggio di quell'anno una nota del primo sollecita al secondo una celere risposta; risposta che non deve essere stata mai inoltrata se nel gennaio 1841, il sottointendente torna a scrivere al primo cittadino lamentandosi che la costruzione del camposanto è «dimenticata da Lei e dal Decurionato».  Un progetto redatto «dall’agrimensore regio ed esperto in architettura Domenicantonio Viti» viene trasmesso dal sottointendente al sindaco nel maggio del 1841 affinché si approvi con delibera e si dia inizio ai lavori.  In pianta, all’interno di una cinta muraria ad unico ingresso (come prescrive la norma del 1817) si prevede una cappella con sacrestia, un ossario interrato nel pavimento di questa come «luogo per le destumulazioni», un altare e «stipetto per arredi sacri». Il Decurionato approva, ma nel 1844 il sottointendente comunica la risposta dell’Intendente provinciale, cui spetta l’ultima decisione: la delibera è definita inconcludente perché (e non ha fatto) «avrebbe dovuto proporre il sito opportuno per la costruzione del camposanto».

Ma non se ne fa niente. Tutto fermo per trent’anni e più. Ad un regno se ne sostituisce un altro; il sottointendente si chiama ora sottoprefetto del Circondario di Isernia. Nel 1873, sua eccellenza il prefetto, da Campobasso, gli ha dato incarico di interessarsi della «tumulazione dei cadaveri della frazione di Castelromano la quale si pratica nella piccola chiesa del luogo (…) con grave pericolo per la salute pubblica». Il sindaco fa orecchie da campanaro e tira avanti per quasi un anno, poi a marzo del 1874 il sottoprefetto gli intima «nel termine di giorni trenta dalla data della presente» che si individui «il sito da servire per il cimitero». Ancora silenzio da parte del Comune. Nell’agosto di quello stesso 1874 il prefetto nomina una Commissione di tre membri per verificare l’adempimento alle prescrizioni date (la missiva è prestampata, quindi rivolta ad una serie di comuni molisani, evidentemente tutti inadempienti: una successiva circolare del 26 settembre 1875 – anche questa a stampa – invita «a provvedere in via d’urgenza ai Cimiterii provvisorii nel Comune principale  e nelle frazioni dove si seppelliscono i morti nelle Chiese (…) entro il perentorio termine di non più di due mesi».

Nel 1876 sottoprefetto e sindaco sono ancora a scriversi missive: il primo chiede si versino 80 lire per le spese della Commissione Provinciale di Sanità, competente anche sui cimiteri; il sindaco nicchia dicendo che non serve alcuna ispezione perché il «cimitero comunale qui esistente si trova in condizioni perfette»; il sottoprefetto rimarca che «la visita che deve imprendere la Commissione P. Sanitaria in questo Comune non si riferisce al cimitero del capoluogo , ma bensì al quello di Castelromano», perciò si dia celere riscontro e si paghino le 80 lire.

Nell’agosto del 1886 finalmente si delibera in ordine al cimitero di Castelromano: il prefetto ha chiuso con decreto «le due sepolture esistenti nella Chiesa parrocchiale di Castelromano (…) d’allora in poi i cadaveri di quei parrocchiani si seppellirebbero nel cimitero di questa  Città (=Isernia) Ora quei naturali, e a capo di essi l’arciprete sig. Ercole Iarussi, hanno prodotto una istanza diretta ad ottenere che si costruisse il cimitero di quella parrocchia»; quelli della Romana hanno individuato anche il terreno che mettono a disposizione gratuita del comune. Gratis è parola balsamica. Si approva.

Arriviamo finalmente al 1886, 26 di ottobre. Il sottoprefetto trasmette il decreto prefettizio di approvazione del «piano topografico della località in contrada Villanella» individuato dal Comune per l’edificazione del cimitero: un rettangolo di terreno seminativo di consistenza 12 are, posto a margine  della rotabile e appartenente a tal Cosmo Viti.

Il computo metrico dell’edificando cimitero è approvato dal Genio Civile di Campobasso il 18 novembre 1887; l’importo dei lavori è per complessive 7224 lire. I lavori di sterro cominciano nel 1888: si invitano gli abitanti delle contrade a oriente della città a prestare giornate di lavoro (quasi fossimo ancora in tempi di corvée); ne sorgono anche screzi. Chi si sottrae al lavoro coatto beffeggia chi va a lavorare: tanto una sepoltura non si può negare. Una nota del parroco Iarussi al sindaco, a data 22 agosto 1888, lo informa che gli uomini di Colle Cioffi e quelli «del Villaggio Marini» hanno rifiutato i biglietti di convocazione. «Si regoli la S.V. per questi individui. Credo che la onorevole Giunta Municipale ha facoltà d’impedire la tumulazione in codesto cimitero  ed allora si otterrà lo scopo di far venire tutti a lavorare»; e in altra missiva di pari tenore: «prego la S. V. ill.ma (…) ordinare (…) di non rilasciare biglietti di seppellimento ai naturali di Castelromano nel cimitero di Isernia, affinché tutti si prestassero per la detta costruzione». Come dire: chi non lavora, non si tumula.

Biglietto per lavoro coatto, 1888 


Finito lo sbancamento (anche con polvere da sparo e miccia, per i massi più grossi), nel dicembre del 1889, l’appalto per la costruzione del muro di cinta viene finalmente affidato ai fratelli Evangelista, Nicola e Camillo.

Sappiamo per certo che il cimitero è già in funzione nell’ottobre del 1892. A quella data, c’è una nota di consegna di attrezzi affidati «al custode del cimitero del villaggio di Castelromano dalla Guardia municiaple Antonio Battista»: una carriola di legno usata e una nuova; una mazza di ferro da 8 kg; un piccone; zappa e zappone di ferro (una nuova e l’altro usato); una fune del peso di 2 chilogrammi. Il custode, Costanzo Patriarca, sottoscrive per ricevuta.

 

La traslazione delle spoglie mortali da Santa Maria delle Grazie

Torniamo nel centro città, e facciamo un salto indietro.

Il nuovo regno savoiardo porta con sé una salutare ventata di laicismo. Con le leggi di eversione dell’asse ecclesiastico del 1866 lo stato incamera una serie di beni precedentemente appartenenti alle congregazioni religiose, tra questi il convento francescano di Santa Maria delle Grazie, che viene destinato a carcere circondariale (lo sarà fino alla distruzione del 1943).

Il primo luglio del 1879 il sindaco Edoardo Scarselli pubblica un avviso con cui, dovendosi procedere allo sgombero delle sepolture esistenti presso la chiesa, «sono avvertite tutte quelle famiglie che volessero particolarmente raccogliere gli avanzi dei proprii estinti per trasportarli nel Cimitero Comunale, o nelle tombe private quivi erette, a farlo nel tempo improrogabile di quindici giorni». Non si conosce la sorte dei resti non reclamati, probabilmente versati nell’ossario comune nello stesso nuovo cimitero.

 


«Regolamento del Servizio Mortuario nella Città di Isernia», 1878

Aperto il cimitero comunale, occorre dotarsi di uno strumento regolamentare che ne disciplini – perdonatemi – la vita in tutti i suoi aspetti. Viene, così, nel 1879 redatto il Regolamento del Servizio Mortuario nella Città di Isernia, adottato dalla municipalità e stampato dalla Tipografia F. Matticoli. I primi due articoli stabiliscono l’obbligo di notifica al sindaco dei casi di morte di adulti, ovvero – art. 2 – dei «prodotti della concezione espulsi prima del 7° mese di gravidanza, ed i nati morti dal 7° mese fino al termine della gestazione»; il sindaco, avuta la notizia del decesso «fatta accertare la morte dal proprio ufficiale sanitario rilascerà (…) ai seppellitori comunali l’ordine pel seppellimento» (art. 3). Il defunto dovrà rimanere in osservazione per 36 ore «nei casi ordinari (…) 72 ore nei casi di morte improvvisa» (art. 4).»

Interessante è il Capitolo III (il secondo riguarda le autopsie) che regola il trasporto dei cadaveri. Intanto, si chiarisce che il trasporto verso il cimitero è, esclusivamente, «a cura del Municipio». «Ogni cadavere di persona morta a domicilio debbe essere involto in lenzuolo oppure coperto o vestito in altra guisa decente. In nessun caso i cadaveri potranno essere esposti, né trasportati dalla casa o dal luogo ove avvenne il decesso se non siano in casse o bare coperte» (art. 9). Una volta giunti a destinazione, si apre la via della sepoltura comune (in terra, in uno dei quattro quadranti in cui è diviso il camposanto) ovvero la tumulazione nelle cappelle delle Congreghe o nei sacelli familiari, su terreno dato in concessione (rubricate come sepolture particolari, artt. 22 e ss.).

Per i comuni, l’interramento avviene in fosse «di forma quadrilunga regolare, larga 80 centimetri, lunga metri 2 e centimetri 5, profonda un metro e mezzo a due metri (…) La distanza tra una fossa e l’altra sarà di centimetri 40 per ogni lato» (art. 16). Sopra le fosse, non è consentito erigere monumenti: se si vuole sfuggire all’oblio, viene permesso il solo «collocarvi piccole croci o iscrizioni su latta, ferro o legno, o piccole lapidi che non eccedano 0,35 metri per lato» (art. 20).

Da Regolamento, uno dei quattro quadranti è destinato ai bambini di età inferiore ai sette anni. La circostanza non deve destare sorpresa se si pensi alla percentuale altissima dei fanciulli morti nei primi anni di vita: nel decennio 1871-1880, tra i nati, uno su dieci non superava la prima settimana di vita; uno su quattro, il primo anno. Un bambino ogni tre moriva entro i cinque anni di età (dato nazionale italiano). «In questo quadrato verrà designata un’area apposita pel seppellimento degli aborti e dei nati morti» (art. 17).

Ogni sepoltura (nelle fosse dei comuni) andrà contraddistinta da un numero progressivo, e l’anno del seppellimento. Sarà il custode del cimitero a sciogliere il rebus, annotando per ciascun numero arabico «sopra apposito registro ed in doppio esemplare (…) il nome, cognome, età, paternità, patria del sepolto, non che l’anno, mese giorno e ora del seppellimento» (art. 19). 

Perché anche dinanzi alla morte non si è tutti uguali, nel caso di sepolture particolari si potrà scegliere tra: «1. Edicole ed archi, ossiano sepolcri o tombe perpetue, individuali o di famiglie. 2. Sepolture a cielo scoperto, isolate e nel mezzo dei poligoni destinati alle inumazioni comuni, o lunghesso il muro di cinta, cioè posti individuali, o tumuli o nicchie o cripte nei colombari concessi a tempo determinato, o per sepolture di famiglia date a possesso perpetuo» (art. 22). Inoltre, per quanti siano ancora meno uguali di fronte alla morte, esiste al possibilità di seppellire defunti in cappelle private poste fuori dal cimitero (la Cappella Jadopi a Pietralata o quella Laurelli a Nunziata Lunga ne sono esempi); in tale caso «il trasporto dei cadaveri e la loro deposizione negli avelli o nelle cappelle private poste all’aperta campagna, si dovrà fare con le cautele igieniche che di volta in volta saranno prescritte dal Sindaco e tracciate dalla Commissione Municipale di Sanità (art. 32)».

Altre disposizioni che richiamano l’interesse del lettore: all’art. 28, si prescrive che ad «evitare le tristi conseguenze delle emanazioni che sollevansi dalle sepolture, appena ne sarà tolto il coperchio , verrà acceso attorno alla loro apertura un fascio di paglia, o di rami secchi di pino, di ginepro o d’altre piante resinose, ottenendone una viva fiamma per disperderne i miasmi.» Nelle esumazioni, occorre evitare che l’assenza di ossigeno uccida i fossori: per verificare,  «si calerà quindi un lume appeso ad una corda fino al fondo della sepoltura, e in caso che non vi rimanesse acceso, sarà vietato ai seppellitori di discendere nella tomba , se non quando, ripetuta dopo qualche tempo la esperienza, si possa essere sicuri che non vi faccia difetto l’aria respirabile». All’art. 30 si norma l’ovvio (ma se si ha l’esigenza di normare, tanto ovvio probabilmente non è): «Nessuno potrà levare i cadaveri dalla loro casse, spogliarli od appropriarsi altrimenti gli abiti, le robe, gli ornamenti che esistono presso i medesimi. È pure vietato il recare insulti ai cadaveri, il violare le tombe comuni o private, il disperdere le ossa, l’esportarle fuori dal Cimitero, e il porre mano, senza l’autorizzazione del Sindaco, al dissotterramento dei cadaveri».

 


Cappelle

Una volta regolarmente enunciata la possibilità di vedersi riconosciuta un’area all’interno del cimitero per l’edificazione di sepolcri particolari, chi può – chi lo può economicamente – fa domanda al Comune per la concessione perpetua, pagando a metro quadrato di suolo concesso. Sono i maggiorenti della città per le loro cappelle gentilizie o le confraternite laicali che assicureranno così un luogo di tumulazione ai confratelli. Nell’archivio comunale si conservano gli originali delle richieste pervenute e gli atti di concessione sottoscritti da sindaco e priore della congrega.

Ma l’abuso edilizio è costume praticato per le case dei vivi così come per le case dei morti. Nell’anno 1879, il 12 di aprile, una commissione costituita dall’ispettore municipale Antonio Santolini, assistito dal segretario comunale Camillo Caroselli Perpetua, dall’ingegnere comunale Giuseppe Viti e dal brigadiere della guardia municipale Alberico Formichelli si reca – metro alla mano – al camposanto «allo scopo di verificare le usurpazioni ed abusive occupazioni che quivi sonosi commesse (…)». Prima di entrare nel recinto cimiteriale, si osservano «cave abusive di pietra viva, aperte senza alcuna autorizzazione o permesso su suolo comunale (…)»; una volta entrati, trovano «altre cave dell’istessa pietra  viva»; si misurano finalmente le cappelle private, registrando piccoli abusi: laddove erano stati concessi venticinque metri quadrati, se ne occupano per il fabbricato ventinove; la cappella di un noto professionista «occupa un suolo di metri quadrati trenta, mentre nel mentovato Regolamento ne sono stati assegnati ventiquattro, al prezzo di quindici lire al metro». Lo stesso dicasi per la cappella di famiglia di un ex sindaco della città: trenta metri al prezzo di ventiquattro. «A questo punto, si è dovuto arrestare la operazione di verifica, stante il sopraggiungere della pioggia e la mancanza delle chiavi delle tombe, i cui sotterranei vanno misurati» (verbale contenuto in ASCI, b. 108, f. 1705).

Progetto per la realizzazione del cimitero di Isernia (senza data, in ASCI )
 

Vivere e morire a Isernia 

All’inizio del Novecento, a chi dal viadotto della ferrovia capitasse di guardare giù, oltre il vetro dell’accelerato da Caianello in frenata per l’arrivo alla stazione, il cimitero comunale sarebbe apparso come un campo murato di terra smossa, poco ordinato e curato al suo interno. Un elzeviro pubblicato su un giornale del tempo, a data 11 agosto 1900 (per come letto in Cronache d’Isernia di inizio secolo 1900-1904, a cura di Davide Monaco), amaramente dice: «ahimè! Quale abbandono regna in quel recinto e quanto insulto ai defunti! (…) Non una croce ritta e netta di ruggine o di muffa, non una tomba ornata di fiori, non  una zolla che non sia tutta coperta ed avvolta da sterpi selvatici  e da erba lazza».  

La situazione del cimitero non può oltre tollerarsi: interviene così il sindaco Paolino, nel 1904, con un’ordinanza (ASCI, b. 108, f. 1708)  che richiama i concessionari al rispetto delle norme di polizia mortuaria: entro trenta giorni, pena l’esecuzione dei lavori in danno dei contravventori o la chiusura delle cappelle fuori legge, «i privati che posseggono cappelle per tumulazioni debbono farle fornire di nicchie destinate per un solo cadavere ed intonacate con cemento  e chiuse ermeticamente. Lo spessore delle pareti delle nicchie non potrà mai essere inferiore a centimetri quaranta a meno che non s’impieghino all’uopo lastre di pietra unite tra loro con saldatura di piombo. I cadaveri da tumularsi nelle cappelle devono essere chiusi in cassa metallica saldata a fuoco. Le nicchie debbono essere distinte con numeri progressivi in metallo (…) Sulla facciata di ciascuna nicchia (…) deve essere una lapide sulla quale con lettere indelebili saranno impressi il cognome, nome e paternità nonché la data di morte del deceduto». Non sembri pleonastico il richiamo sindacale: al cimitero di Isernia capita anche che si smarriscano le salme. Nel maggio di quello stesso 1904 un cittadino che si era dotato di tutti i permessi per l’estumulazione della madre, verifica che nel posto in cui l’aveva sepolta c’è un diverso defunto, morto di fresco. Chiamato il muratore che aveva effettuato, all’epoca, la tumulazione, viene aperto un altro loculo, ma né in quello, né nei successivi viene rinvenuto il cadavere della signora. Ne segue la denuncia contro ignoti e l’apertura di un procedimento penale.

Uguale incuria la città la vive per le pompe funebri. Il farmacista Federico Labella, nel 1895, da consigliere comunale denuncia che non è pratica che si confaccia a decenza e igiene quella del trasporto dei cadaveri utilizzando quelle stesse carrozze con cui solitamente si trasportano i vivi. Le magre casse comunali – ricordiamo che, da regolamento, il trasporto è competenza esclusiva del comune, con tariffa differenziata per funerali di prima, seconda o terza classe – non consentono l’acquisto di un carro funebre; così, di volta in volta, il funzionario comunale commissiona il servizio ai vetturini presenti sulla piazza, oppure precetta i quattro spazzini comunali, che si caricano la cassa a spalla. Nelle pubblicità delle ditte cittadine di trasporti, i più lungimiranti tengono a specificare che le loro carrozze «non trasportano morti al cimitero» (così la ditta Domenico Ciccarelli, marzo 1895, testo in Cronache di Isernia di fine sec. XIX, di Davide Monaco).

Preventivo della ditta Belloni, 1903 (in ASCI)


Qualcosa, tuttavia, si muove: nell’archivio comunale (b. 108 f. 1696) si conserva preventivo del 1903 della ditta Francesco Belloni di Milano per una carrozza funebre adatta, con diverso corredo e addobbi, a funerali di I, II e III classe: la carrozza – versione base, offerta per 1550 lire – è «verniciata nero lucido e pallido con stanghette per un cavallo, timone e bilancia per due cavalli, assali a grasso, molle d’acciaio, con 4 colonne fisse e 4 colonne mobili, con globi di legno in alto torniti e lucidati nero»; a parte, su richiesta, vengono forniti pennacchi di penne di struzzo nero (in numero di 11, per £. 325), passamanerie nero e argento, «una cascata per la scerpa del cocchiere in panno nero» (scerpa è calco dal francese per indicare la cassetta dove siede il cocchiere), fiaccole per i lati del carro. Più modeste le dotazioni accessorie per i trasporti di seconda classe: grossi fiocchi di lana nera e poco altro; in terza classe, c’è da accontentarsi del solo carro. Non conosciamo se la trattativa sia andata a buon fine: agli atti non si conserva successiva delibera con cui si sia perfezionato l’acquisto e impegnata al spesa.